La legge del 10 dicembre 2014 numero 183 Consultalo qui »
“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Nello specifico, ecco i 4 decreti:
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Consultalo qui »
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Consultalo qui »
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Consultalo qui »
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Consultalo qui »
Con il D.Lgs. 151/2015, uno dei quattro decreti attuativi del “Jobs Act”, il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del D.Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza. Alcune delle modifiche riguardano i seguenti argomenti:
- ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E AL PRIMO SOCCORSO
È consentito lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di addetto anticendio e primo soccorso, anche nelle imprese che hanno più di cinque lavoratori. - ATTREZZATURE DI LAVORO
È stabilito che anche il datore di lavoro che fa uso di attrezzature (es. carrelli elevatori, gru a torre, pale caricatrici, escavatori idraulici, ecc.) deve partecipare a specifici corsi di informazione, formazione ed addestramento. - PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO
I prestatori di lavoro accessorio (es. voucher) occupati da imprese e professionisti ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08. - FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA
I corsi di cui all’Allegato XIV (formazione dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione) solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning. - AUMENTO DELLE SANZIONI
In caso di mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancata formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, addetti all’antincendio e primo soccorso, RLS, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. - TRASMISSIONE DELLA DENUNCIA D’ INFORTUNIO
Il datore di lavoro entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico d’infortunio, deve dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o la prognosi superiore a trenta giorni. - REGISTRO DEGLI INFORTUNI
A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 151/2015 è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni (23/12/2015).