L’obbiettivo principale della Prevenzione incendi è quello di salvare i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, garantendo loro di potersi allontanare dall’area del pericolo senza subire danni!

Il nuovo regolamento emanato con il D.P.R. 151/2011 introduce alcune novità rispetto al precedente D.P.R. 37/1998: mentre prima tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco erano trattate tutte alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.
Il D.P.R. 151/2011 semplifica gli adempimenti e prevede procedure diverse sulla base della complessità delle attività distinguendole in tre categorie in funzione del livello di rischio:

A – Basso Rischio. Attività con un limitato livello di complessità e norme tecniche di riferimento
(es.: Alberghi tra 25 e 50 posti letto; aziende e uffici tra le 300 e 500 persone presenti, strutture sanitarie tra i 25 e 50 posti letto, ecc…)
B – Medio Rischio. Attività con media complessità, nonché attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio ( es.: Alberghi tra 50 e 100 posti letto; aziende e uffici tra 500 e 800 persone; strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, ecc…)
C – Alto Rischio. Attività ad alta complessità tecnico-gestionale (es.: alberghi e strutture sanitarie con oltre 100 posti; aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, ecc…)

Le novità introdotte si posso presentare con questo utile schema di seguito riportato:

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