Il datore di lavoro che ricopriva il ruolo di RSPP prima del 1997 e non ha mai frequentato corsi di formazione (esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) deve provvedere all’aggiornamento entro il 10/01/2014, secondo quando previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012. Scaduto tale termine, chi non sarà in possesso di un idoneo attestato sarà passibile di un provvedimento di carattere penale che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.015 euro.
Iscriversi per tempo ad un corso adeguato per il livello di rischio della propria azienda consente di evitare la contestazione e la multa in caso di ispezioni. Il corso ha durata variabile da 6 a 14 ore.
Si ricorda , inoltre, che almeno ogni 5 anni il datore di lavoro che ricopre il ruolo di R.S.P.P. dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento.

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