Lunedì 14 giugno il Piemonte è entrato in Zona Bianca. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha firmato un’ordinanza che comprende tutte le riaperture possibili in Piemonte e resterà in vigore dall’avvio della zona bianca fino al 31 luglio.
Riaperture
Le riaperture consentite comprendono i parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie), le piscine e i centri natatori in impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e ricreativi, le sale giochi e scommesse e le sale bingo.
L’elenco comprende, inoltre le feste private anche conseguenti a cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso, le sagre e le fiere locali, le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi e i convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.
Possono riaprire anche le sale da ballo e le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione, mentre non è ancora consentito ballare.
Le regole della zona bianca
Bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione.
Sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Spostamenti
- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Trasporto non di linea
È possibile con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Mascherine
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.