Valutazione dei rischi campi elettromagneticiRiguardo alla scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) l’articolo 77 del D. Lgs. n. 81/2008 indica che il datore di lavoro:

  1. effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
  3. valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  4. aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

In pratica si ricorre all’uso dei dispositivi di protezione individuale “solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi ‘residui’, prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti”.

Soffermandosi sul settore “ impiantistica elettrica in cantiere” è caratterizzato da varie tipologie di rischi, la cui “prevenzione” comporta, come riportato nell’introduzione, “l’adozione di misure tecniche di prevenzione, di mezzi di protezione collettiva, di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro”. E si ricorre ai dispositivi di protezione individuale “solo quando i rischi, prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere evitati o sufficientemente ridotti”.

Ed è pertanto fondamentale “la completezza, coerenza e correttezza della specifica ‘valutazione dei rischi’, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa”, che permette di definire la natura ed entità del “rischio residuo” in ogni fase del ciclo produttivo e “di conseguenza la necessità o meno di adozione di DPI, la loro tipologia e le loro caratteristiche specifiche”.

Come ricordato poi anche nell’articolo 77 del D. Lgs. 81/2008 “l’uso di un DPI non perfettamente ‘idoneo’ al suo impiego e/o l’uso scorretto dello stesso possono rappresentare un rischio aggiuntivo come per esempio il trascinamento di un guanto dagli organi in movimento di un impianto”. Ed è “compito del Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, mantenere in efficienza e in buone condizioni igieniche i DPI organizzando un programma di pulizia, manutenzione e verifica dell’efficienza degli stessi con appropriati controlli periodici”.

Si ricorda, infine, che l’informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è “uno strumento educativo che assieme alla formazione e l’addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d’uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne”.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

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