In base all’art. 35 del D.Lgs 81/08 il DdL deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale. Sarebbe corretto terminare l’anno solare e indire la riunione entro il primo mese dell’anno successivo?

Almeno una volta all’anno significa che nell’anno solare deve essere fatta una riunione periodica.

Se non viene svolta almeno una volta all’anno, è evidente che la norma non viene rispettata.

Per un maggiore approfondimento, l’art. 35 del D.Lgs 81/08 cita:

  1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
    1. il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    3. il medico competente, ove nominato;
    4. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
    1. il documento di valutazione dei rischi;
    2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
    3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
    4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
  3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
    2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
  4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
  5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.