È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2017 n.231 il Decreto ministeriale 20 settembre 2017, modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Decreto che completa quanto previsto in materia dalla Legge di stabilità 2017 e che va quindi a modificare sia il provvedimento settembre 2011 che il Dlgs 21 aprile 2011 n.67.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di stabilità, ricordiamo la nota Inps pubblicata a marzo 2017 Beneficio per addetti a lavori usuranti.  Articolo 1 comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017, che riassume:

  • i lavoratori interessati, le mansioni, tutti i requisiti agevolati;
  • le quote dal 2016 al 2026 per dipendenti e autonomi “impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta linea catena, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno; lavoratori notturni 72-77 giorni all’anno o 64-71 giorni. Sia dipendenti che autonomi;
  • l’adeguamento alla speranza di vita, che non viene applicato. Le modalità di comunicazione all’Inps per ottenere il beneficio.

Per quanto riguarda il decreto del 20 settembre 2017 con l’art.1 comma b viene modificato l’art.4 comma 1 del Decreto 20 settembre 2011 che richiama l’art.2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 sulle modalità e la documentazione per la presentazione delle domande.

D.M. 20 settembre 2017 art.1,b:
“all’art.4 comma 1 (del Decreto 20 settembre 2011 Ndr), le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter)”.
Questi i commi b, b-bis, b-ter dell’art.2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 che vengono richiamati:

Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’art 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
b)   entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016; (9)
b-bis)   entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017;
b-ter)   entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018”.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare, viene introdotta dal nuovo decreto la Tabella A che va a sostituire quella del DM settembre 2011. Attestazioni di rapporti di lavoro e attività per dipendenti di privati prima o dopo l’11 gennaio 2008, lavoratori della PA.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.quotidianosicurezza.it

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