È corretto affermare che i lavoratori con un contratto di apprendistato professionalizzante, così come definito dal D.Lgs 167/11, non rientrano tra le tipologie di lavoratori citati nel D.Lgs 81/08, art. 4 e, di conseguenza, debbano essere conteggiati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il Decreto Legislativo 81/08 stesso fa discendere particolari obblighi?
Gli apprendisti non sono indicati nell’art. 4 tra gli esclusi e quindi vanno conteggiati.
Per un maggiore approfondimento, il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs 81/08 cita:
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
- i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del Codice civile;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto.
- i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877(, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera;
- i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
l-bis) i lavoratori in prova
A cura di Giovanni Polidoro
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