Uno dei più controversi argomenti in materia di salute e sicurezza riguarda il tema dei RLS (Rappresentanti dei lavoratori), della loro elezione, e della collaborazione degli organismi paritetici alla formazione erogata in azienda.

Sappiamo bene che tutta la materia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si muove sul crinale scivoloso dell’assenza, all’interno del nostro ordinamento, di una complessiva disciplina della rappresentanza sindacale ed è probabilmente anche da questa assenza che nasce l’ambiguità sostanziale della “non cogenza “ delle norme di cui agli art. 47 e ss del D.lgs 81/2008. Esso contiene innanzitutto un’affermazione di natura quasi “ontologica “ dell’istituto del RLS.

Recitano il primo ed il secondo comma dell’art. 47:

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
  2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ci si può chiedere quale possa essere il significato delle affermazioni, “è istituito, “è eletto”, quasi che l’esistenza di una “rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza” appartenesse all’essere stesso delle aziende e delle organizzazioni in genere.

Ma questa “ontologia “ aziendale del RLS è lontana dalla realtà. Le stesse organizzazioni sindacali non fanno parte “ontologicamente “ delle realtà aziendali. La costituzione di una “realtà “ sindacale all’interno delle aziende è un “diritto “ dei lavoratori, e questo diritto deve essere esercitato dai lavoratori stessi.

 Pertanto l’elezione o la nomina del RLS è un diritto dei lavoratori e come tale esso deve essere esercitato. L’esercizio di tale diritto non può in alcun modo essere supplito dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori.

I doveri del datore di lavoro nei confronti del RLS

D’altra parte Il datore di lavoro o chi per esso, non può certo “eleggere “ o “nominare “ un RLS. Egli sarebbe “imputabile “ di condotta antisindacale “ secondo le previsioni dell’art.28 della L. 300/70.

Ci chiediamo allora perché ancor oggi filtra negli “ambienti “ della salute e sicurezza la falsa, falsissima, informazione che il RLS si “deve “ necessariamente eleggere/nominare e che questo sia “in qualche modo “ riconducibile ad un obbligo del datore di lavoro appunto in materia di salute e sicurezza.

In conseguenza di ciò, l’assenza in azienda del RLS o RLST non può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo. L’organo di controllo sanzionerà il datore di lavoro se ad es, gli RLS sono stati eletti o nominati e non vengono consultati o formati. Ma se gli RLS non ci sono, nel senso che i lavoratori non hanno provveduto alla loro elezione o nomina, l’organo di controllo non potrà applicare nessuna sanzione.

Per conseguenza, se i lavoratori non esercitano il loro diritto di “eleggere “ o “nominare “ un RLS, sul “Documento di valutazione dei rischi “, all’interno della sezione che si deve dedicare agli organigrammi, si annoterà esplicitamente che:

 I lavoratori non hanno ancora esercitato il loro diritto di eleggere o nominare il/i RLS. Qualora il/i RLS vengano eletti o nominati, il Datore di Lavoro provvederà alla loro formazione secondo le previsioni dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 e alla loro consultazione secondo le previsioni dell’art. 50 del D.lgs. 81/2008.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

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