Il regolamento di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha introdotto elementi di innovazione nella disciplina della sicurezza antincendi che è una materia di rilevanza primaria per l’attività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La disciplina della prevenzione incendi, in questi anni di attuazione, ha dimostrato la sua validità nel semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
- proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
- eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ma anche di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni che non sono necessari rispetto alla tutela dell’interesse pubblico della prevenzione incendi;
- estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati e delle dichiarazioni di conformità;
- informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
L’innovazione principale riguarda l’introduzione, nei procedimenti di prevenzione incendi, della segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recentemente modificata, che ha comportato la revisione dell’intero impianto normativo, al fine di assicurare che la prevenzione incendi sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell’incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell’ambiente. Nel contempo, l’adozione del regolamento del D.P.R. 151/2011 ha consentito, attraverso una profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di perseguire anche importanti obiettivi in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive.
Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il D.P.R. 151/2011 si evidenzia, in particolare, l’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A, B e C, e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
In questo contesto assume una notevole importanza la modulistica obbligatoria emanata dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, da utilizzare per i procedimenti di prevenzione incendi che possono essere riassunti come segue:
- la valutazione dei progetti
- la segnalazione certificata di inizio attività
- il rinnovo periodico di conformità antincendio
- la deroga.
Ai procedimenti ordinari si aggiungono due nuovi procedimenti di tipo volontario:
- il nulla osta di fattibilità
- la verifica in corso d’opera.
A cura di Giovanni Polidoro
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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it
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