Valutazione Rischi Residui Macchine e AttrezzatureIl Testo Unico definisce l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l), il quale ultimo è a sua volta definito come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Dunque la funzione dell’ ASPP, il quale nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato dall’ RSPP, è finalizzata all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Ciò è riconducibile alla previsione secondo cui le capacità ed i requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Nel definire l’ASPP, l’articolo 2 accentua dunque soprattutto l’aspetto relativo ai requisiti professionali e quello legato alla sua appartenenza al Servizio di Prevenzione, senza fornire ulteriori indicazioni sul contenuto del ruolo; indicazioni che però si ricavano dalla norma sui requisiti professionali cui la definizione stessa rinvia e dalla norma che elenca i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di cui l’ASPP fa parte.

Va anche detto che la definizione di ASPP non fornisce parametri numerici in ordine al numero di addetti da nominare, né impone esplicitamente e  tassativamente in tutti i casi la nomina di almeno un ASPP; tuttavia la disposizione dedicata all’organizzazione del SPP fornisce un criterio giuridicamente vincolante per la nomina degli ASPP specificando che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda.

Il parametro adottato dal legislatore è dunque quello della sufficienza, la cui determinazione è sì implicitamente rimessa ad una valutazione organizzativa dei vertici aziendali ma non è lasciata alla pura discrezionalità aziendale in quanto tale valutazione organizzativa deve essere ancorata a parametri oggettivi riconducibili al concetto di caratteristiche dell’azienda.

Al concetto di sufficienza si affianca peraltro, all’interno del quadro normativo visto nel suo complesso, quello di adeguatezza, laddove la norma specifica relativa all’istituzione del Servizio di Prevenzione negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica fa riferimento, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP, all’obbligo datoriale conseguente di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Ricordiamo infine, sul piano dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione in relazione alla nomina degli ASPP, che il Testo Unico ha previsto che nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

A cura di Giovanni Polidoro

[wpfilebase tag=fileurl id=594 linktext=’Il pdf della circolare è scaricabile QUI’ /]

Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

Gruppo POLARIS Srl sarà a vostra disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Tel. 0121 30.37.68 / segreteria@gruppopolaris.org