Con il D.M. del 22 novembre 2017 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendio per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori di gasolio.

La nuova normativa prevede che ogni contenitore-distributore di gasolio deve:

  • avere una vasca di raccolta dei versamenti in misura pari al 110% della capacità del serbatoio (contro al 50% previsto nella normativa precedente);
  • essere collegato tramite impianto di messa a terra;
  • avere una targa con scritti il nome e i recapiti del costruttore, il numero di matricola, il materiale di cui sono fatti e il suo spessore, la capacità massima, la pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di autorizzazione;
  • essere posto in piano, mai sopra locali chiusi ad una distanza minima di 5 metri da depositi e magazzini e 10 metri da abitazioni; l’area intorno deve essere sgombra per almeno 3 metri di qualsiasi materiale e priva di vegetazione.

Vicino ad ogni serbatoio devono essere presenti almeno 2 estintori dimensionati in base alla capacità del gasolio contenuti e per i serbatoi più grandi di 6 metri cubi è necessario anche uno specifico estintore a carrello.

Nelle vicinanze dei serbatoi di gasolio devono esserci appositi cartelli che segnalano il pericolo di incendio e il divieto di fiamme libere e di avvicinamento da parte di estranei.

Che obblighi ha il titolare dei contenitori e/o distributori di gasolio?

  • Richiedere autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l’attività viene esercitata, come già regolava l’art. 2 comma 1 del D.Lgs 32/1998;
  • Presentare pratica di prevenzione incendi al Comando dei Vigili del Fuoco , come previsto dal D.P.R. 151/2011 del 07/10/2011.

La mancata comunicazione è punita con la sanzione di 500 €  e il sigillo da parte della guardia di finanza del serbatoio di gasolio non denunciato.

Chi è esente dalla nuova circolare sui contenitori e/o distributori di gasolio?

Sono stati esentati da tale obbligo gli imprenditori agricoli per i contenitori di capienza inferiore e 6000 litri.

Sono esenti i serbatoi già esistenti che siano in possesso di atti abilitativi e gli impianti che abbiano il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o che siano dichiarati con la SCIA antincendio, come previsto da DPR 151 del 2011.

Il D.M. 20/05/2018 definisce un periodo transitorio di 9 mesi (quindi verosimilmente sino al 20/02/2019) in cui si possono ancora commercializzare ed installare contenitori – distributori di gasolio non ancora omologati alla nuova normativa. Successivamente a tale data possono essere venduti e installati solo contenitori conformi alla nuova regola tecnica.

In definitiva si può asserire che:

  • sono esclusi dall’obbligo di presentare la pratica di prevenzione incendi solo i contenitori-distributori con capacità inferiore a 6000 litri a sevizio di imprenditori agricoli;
  • possono in ogni caso essere a servizio solo di mezzi non targati o, se targati, conformi alle disposizioni della lettera circolare 857/2009;
  • devono tutti indistintamente avere l’autorizzazione all’uso da parte del sindaco competente territorialmente oltre che la SCIA presentata ai Vigili del Fuoco;
  • sino alla data del 20 febbraio 2019 potranno essere regolarizzati tutti i contenitori-distributori omologati e conformi alla normativa esistente prima del 22.11.2017;
  • dalla data del 20 febbraio 2019 i vecchi distributori non in regola con le pratiche dovranno essere adeguati e dovranno essere commercializzati e installati solo più contenitori – distributori conformi al D.M. 22.11.2017.

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