Medicina del lavoro visite mediche lavoro

La normativa vigente in Italia in materia di igiene del lavoro prevede l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti ai rischi per la salute legati alla mansione esercitata.

Infatti il datore di lavoro, con il supporto del medico competente, è tenuto a sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.

Dunque, sono soggetti all’obbligo:

I lavoratori (a prescindere dal tipo di contratto che li lega all’azienda)

  • Soci lavoratori
  • Associati in partecipazione
  • Soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi/stage

L’esistenza di un obbligo varia a seconda della presenza del tipo di agente di rischio (es. i cancerogeni) o del superamento di alcuni valori soglia.

Gestire adeguatamente la sorveglianza sanitaria significa effettuare periodicamente, a seconda dei casi, visite mediche, esami clinici o biologici o indagini diagnostiche volti a enucleare il rischio a cui sono esposti i lavoratori.

Ci sono varie tipologie di visite mediche a cui vengono sottoposti i lavoratori:
  • preventive per valutare a monte l’idoneità del lavoratore allo svolgimento di una determinata mansione specifica;
  • periodiche, diretta a controllare periodicamente (normalmente una volta l’anno) lo stato di salute dei lavoratori in merito ad una mansione specifica;
  • in occasione del cambio della mansione, diretta a verificare che l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate sia coerente con il suo attuale stato di salute;
  • in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, prevista solo nei casi specifici previsti dalla normativa;
  • precedenti alla ripresa del lavoro, eseguita a valle di un periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

In merito alla mansione, l’idoneità/inidoneità conferita dal medico può essere completa/parziale/ temporanea/permanente.

Infine è obbligo del medico:
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
  • redigere, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi;
  • comunicare per iscritto ai soggetti in scope, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione di cui all’articolo 35, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sui risultati al fine di definire e attuare misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

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