Chi opera nel campo della sicurezza sa che la funzionalità, l’efficienza e il funzionamento dei sistemi e delle attrezzature antincendio sono requisiti essenziali per assicurare:
- la salvaguardia e la tutela delle persone;
- la salvaguardia e la tutela dei beni;
- la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.
Di conseguenza la corretta “manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio” assume un ruolo fondamentale nella garanzia del mantenimento di questi requisiti nel tempo.
La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la REGOLA DELL’ARTE, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione:
ATTIVITA’ | PERIODICITA | COMPETENZA |
Controllo iniziale
(presa in carico) |
Non applicabile | Azienda specializzata |
Sorveglianza | Secondo il piano di manutenzione redatto dalla persona responsabile in funzione del rischio (DVR) (Raccomandata una volta al mese) | Persona responsabile (Utente) (anche tramite l’ausilio di personale adeguatamente informato) |
Controllo periodico | Semestrale (entro la fine del mese di competenza) | Azienda specializzata |
Revisione programmata | In relazione al tipo (vedere prospetto 2 uni 9994-1) | Azienda specializzata |
Collaudo | In relazione al tipo (vedere prospetto 2 uni 9994-1) | Azienda specializzata |
Manutenzione ordinaria | Occasionale in caso di lievi anomalie riscontrate | Azienda specializzata |
Manutenzione straordinaria | Occasionale in caso di non conformità rilevate | Azienda specializzata |
Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito a cura dell’azienda di manutenzione subentrante che deve verificare che:
- gli estintori siano manutenzionabili (vedi paragrafo 6 UNI 9994-1);
- le marcature siano presenti e leggibili;
- esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti;
- sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto. Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve registrare l’esito e comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.
La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla PERSONA RESPONSABILE che abbia ricevuto adeguata informazione. La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente (vedi DVR dell’azienda). Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate. L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.
Il controllo periodico, effettuato da PERSONA COMPETENTE, consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro la fine del mese di competenza), l’efficienza dell’estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:
- verifiche di cui alla fase di sorveglianza.
- per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna.
- per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura.
- controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; se carrellato, abbia ruote funzionanti;
- sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.
La revisione programmata consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, che devono essere effettuati da PERSONA COMPETENTE, effettuata con frequenza diversa in relazione alla tipologia di estintore, atta a verificare e renderli perfettamente efficienti.
Periodicità massima di revisione:
- Estintori a polvere: 36 mesi
- Estintori a CO2: 60 mesi
- Estintori a base d’acqua a. con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato: 24 mesi b. con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia: 48 mesi c. con serbatoio in acciaio INOX o lega di alluminio: 48 mesi 4. Estintori ad idrocarburi alogenati: 72 mesi
Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente (D.M. 19 – aprile – 2001; D.M. 16 – gennaio -1998), deve essere eseguito da PERSONA COMPETENTE
La Manutenzione straordinaria consiste in una manutenzione che si attua, durante la vita dell’estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell’estintore. Deve essere effettuata da PERSONA COMPETENTE.
Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell’intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause all’utente.
In caso di utilizzo anche parziale dell’estintore è necessario sostituire integralmente l’agente estinguente eseguendo i controlli previsti dalla revisione programmata.
A cura di Giovanni Polidoro
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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it
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