Per favorire la tutela dai rischi di natura elettrica che possono derivare dagli impianti, dalle attrezzature e dai materiali elettrici, il DPR 462/01, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, disciplina i procedimenti relativi agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Il DPR 462/01 prevede l’invio all’Ispesl, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di tali impianti. A seguito della legge 30 luglio 2010 n. 122 attualmente tale comunicazione deve essere indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni già svolte dall’Ispesl.
Riguardo alle verifiche a campione si ricorda quanto stabilito dal DPR 462/01 all’art.2 , ovvero che:
- l’installatore, al termine della realizzazione dell’impianto, al fine di valutare la rispondenza di questo ai requisiti di sicurezza e funzionalità di cui al DM 37/08, effettua una verifica iniziale.
- A seguito dell’esito positivo di tale verifica l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto realizzato.
- entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità (una per ogni tipo di impianto) all’Inail territorialmente competente e alle strutture di vigilanza delle Asl/Arpa territorialmente competenti.
- L’Inail, una volta ricevuta la dichiarazione di conformità di un impianto di terra o di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata ‘a campione’, d’intesa con le singole regioni, una verifica di conformità alla normativa vigente (DPR 462/08, art. 3). Tale procedura si applica esclusivamente ai nuovi impianti.
Gli adempimenti del DPR 462/01 risultano attribuiti in capo al datore di lavoro. Tuttavia affinché il DPR sia applicabile è necessario che, all’interno del luogo di lavoro, sia individuabile la figura di almeno un ‘lavoratore’.
Il mantenimento del buono stato di funzionalità dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche è ottenuto tramite regolare manutenzione. Infatti l’art. 4 del DPR 462/01 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre gli impianti a tale manutenzione. Allo scopo di verificare la bontà delle azioni intraprese dal datore di lavoro, il legislatore ha previsto anche che fosse obbligatorio far sottoporre gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche a verifiche periodiche, sempre a cura del datore di lavoro (DPR 462/01, art. 4):
Come indicato nell’articolo, la periodicità prevista per tali verifiche è di cinque anni. Fanno eccezione gli impianti installati nei cantieri, i locali adibiti a uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Cosa succede se la verifica si conclude con esito negativo?
E’ facoltà del datore di lavoro richiedere una verifica straordinaria se tale verifica si è conclusa con esito negativo a causa di:
- qualche non conformità allo stato dell’arte;
- l’impianto è stato sottoposto a modifiche sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o rifacimento completo di un’altra parte);
- il datore di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo prestabilito.
A cura di Giovanni Polidoro
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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it
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