In imprese con oltre cinque lavoratori, il Datore di Lavoro deve designare dei lavoratori per l’adempimento dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione o può svolgerli direttamente?

Con il D.lgs. 151/15 viene abrogato il comma 1-bis dell’art. 34 del D.lgs. 81/08 e viene modificato il comma 2 bis dello stesso articolo.

Con queste modifiche nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, in quelle agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori, e nelle altre aziende fino a 200 lavoratori (fatti salvi i casi di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs 81/08), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Si tratta ovviamente di una possibilità e non di un obbligo, e spetta al DdL valutare se tale scelta garantisca, nel suo contesto, la miglior efficacia.

Per un maggiore approfondimento, il comma 6 dell’art. 31 del D.lgs. 81/08 cita:

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

A cura di Giovanni Polidoro

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