OBBLIGO DI GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE 2021

In base al DL 21.9.2021 n. 127  l’obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15 ottobre 2021 al al 31 dicembre 2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza sanitaria.

La norma prescinde dalla natura autonoma o subordinata del  lavoratore, ma sono comunque esclusi dall’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica.
Il Green pass non fa venire meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e dai protocolli vigenti e, dunque, rimane il metro di distanza nei luoghi di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del Green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.
Inoltre, entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno:
  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; per ulteriori informazioni in merito vi invitiamo a contattarci allo 0121 – 303768 oppure a segreteria@gruppopolaris.org
  • individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo. Scarica qui il modulo per la Nomina incaricato verifica Green pass
Il controllo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.

COSA SUCCEDE SE NON SI HA IL GREEN PASS?

Il personale non in possesso del Green pass deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Imprese con meno di 15 dipendenti           
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Il legislatore esclude dunque la possibilità di sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del green pass.

SANZIONI

PER IL LAVORATORE
Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sarà punibile con:
  • una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto;
  • una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che non effettuino i necessari controlli o non definiscano le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, con una sanzione che va da 400,00 a 1.000,00 euro.