Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Di seguito i punti principali dell’Articolo 1:
- Uso delle mascherine. Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto dove non sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; bambini di età inferiore ai sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità. A differenza di quelle chirurgiche – che sono a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio, in base alla norma UNI EN ISO 14683-2019 funzionano impedendo la trasmissione – le mascherine di comunità hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus Sars-CoV-2.
- Distanziamento e igiene. Si confermano prioritari il distanziamento interpersonale di almeno un metro e un’accurata e costante igiene delle mani
- Scuola. L’attività scolastica continua regolarmente, ma sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Allo stesso modo sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.
- Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 in sua assenza. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
- Attività lavorativa e ricreativa. Sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, continuano a non poter svolgere la loro attività. Le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto sono vietate, solo quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite, ma con la partecipazione massima di 30 persone (nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti). Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste e di non ricevere più di 6 persone non conviventi.
- Attività sportiva. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, o altre strutture in cui si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Gare e competizioni amatoriali sono vietate.