L’articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008 specifica che il datore di lavoro e i dirigenti, i quali organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
A sua volta, l’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che i suddetti lavoratori “devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.
Lavoratori senza tesserino di riconoscimento: Sanzioni.
Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
In particolare:
- se il datore di lavoro e il dirigente non forniscono ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell’art. 55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;
- se il lavoratore, pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento, non lo espone in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
- I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento, in caso contrario sono puniti ai sensi dell’art. 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.