La normativa vigente in Italia in materia di igiene del lavoro prevede l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti ai rischi per la salute legati alla mansione esercitata.
Infatti il datore di lavoro, con il supporto del medico competente, è tenuto a sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
Dunque, sono soggetti all’obbligo:
I lavoratori (a prescindere dal tipo di contratto che li lega all’azienda)
- Soci lavoratori
- Associati in partecipazione
- Soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi/stage
L’esistenza di un obbligo varia a seconda della presenza del tipo di agente di rischio (es. i cancerogeni) o del superamento di alcuni valori soglia.
Gestire adeguatamente la sorveglianza sanitaria significa effettuare periodicamente, a seconda dei casi, visite mediche, esami clinici o biologici o indagini diagnostiche volti a enucleare il rischio a cui sono esposti i lavoratori.
Ci sono varie tipologie di visite mediche a cui vengono sottoposti i lavoratori:
- preventive per valutare a monte l’idoneità del lavoratore allo svolgimento di una determinata mansione specifica;
- periodiche, diretta a controllare periodicamente (normalmente una volta l’anno) lo stato di salute dei lavoratori in merito ad una mansione specifica;
- in occasione del cambio della mansione, diretta a verificare che l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate sia coerente con il suo attuale stato di salute;
- in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, prevista solo nei casi specifici previsti dalla normativa;
- precedenti alla ripresa del lavoro, eseguita a valle di un periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.
In merito alla mansione, l’idoneità/inidoneità conferita dal medico può essere completa/parziale/ temporanea/permanente.
Infine è obbligo del medico:
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- redigere, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi;
- comunicare per iscritto ai soggetti in scope, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione di cui all’articolo 35, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sui risultati al fine di definire e attuare misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
A cura di Giovanni Polidoro
[wpfilebase tag=fileurl id=535 linktext=’Il pdf della circolare è scaricabile QUI’ /]
Fonte della notizia: www.puntosicuro.it
Gruppo POLARIS Srl sarà a vostra disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Tel. 0121 30.37.68 / segreteria@gruppopolaris.org