La recente circolare n. 1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ad una delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).
La suddetta circolare che ha per oggetto le “Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione”, si sofferma sulla possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.
Il datore di lavoro può operare in totale autonomia?
Riguardo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, la circolare precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro – con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio (articolo 31, comma 6) – “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’art. 18 del medesimo decreto legislativo”.
E relativamente all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico, il datore di lavoro:
- ha l’obbligo di ‘designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’ (comma 1, lettera b);
- ha l’obbligo di ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti’ (comma 1, lettera t).
Va rilevato che come previsto dall’articolo 43 comma 2 del Testo Unico – in relazione alle disposizioni generali della gestione delle emergenze – ‘ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva (…)’.
In definitiva, conclude la circolare, “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43”.
A cura di Giovanni Polidoro
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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it
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