Nuove regole per la valutazione dei rischi

Con l’evidente intento di adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, risolvere i contenziosi e evitare le sanzioni, è stata promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

Questa legge affronta vari temi, ma contiene anche modifiche al D.Lgs. 81/2008,conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.

La procedura riguarda in particolare i seguenti temi

  1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
  2. proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate ad un’impresa esistente (violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)”.

La legge appena pubblicata interviene in merito al tema illustrato al punto 2 mentre rimane ancora aperto il caso relativo al punto 1.

Riportiamo di seguito le modifiche introdotte al Testo Unico

ENTRATE IN VIGORE dal  25 NOVEMBRE 2014

  • COSTITUZIONE DI UNA NUOVA IMPRESA:
 Testo Attuale art 28 comma 3-bis    Testo modificato art 28 comma 3-bis (in grassetto )
 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività    3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

RIELABORAZIONE DEL DVR:
 Testo Attuale art 29 comma 3    Testo modificato art 29 comma 3 (In grassetto) 
 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.  3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.