E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, n. 99 il Decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006″.
Il documento prevede l’obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti.

Nel documento, che esclude dal sistema di tracciabilità dei rifiuti tutte le imprese agricole che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta, sono previste anche altre disposizioni di semplificazione amministrativa, chiarite le modalità di gestione dei trasporti intermodali e prorogato al 30 giugno 2014 il versamento del contributo annuale.

Le imprese obbligate ad aderire al SISTRI restano comunque gli enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di dieci dipendenti. Restano esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti:

  • enti e imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta;
  • gli enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
  • gli enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania;
  • gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura con più di dieci dipendenti.

Sono escluse, indipendente dal numero di dipendenti, enti e imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.

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