L’articolo 11 del D.L. 101/2013, al comma 1, individua i seguenti soggetti come obbligati all’iscrizione al SISTRI:
- i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i gestori di rifiuti pericolosi;
- i “nuovi produttori”:produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
L’articolo 11 del dl 101/2013, comma 3, stabilisce che l’obbligo di utilizzo di SISTRI decorre dal 1 ottobre 2013 per:
- i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i gestori di rifiuti pericolosi;
- i “nuovi produttori”:produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.
In relazione ai quesiti pervenuti, Confindustria ritiene che, relativamente ai soggetti che devono operare con SISTRI dal 1 ottobre, si intendano:
per trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese, individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49, iscritte all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi
- iscritti all’albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo;
- per gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi individuate presso il Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;
- per nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di servizi, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
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