Lo scopo di redigere in un “unico” documento definito dalla legge “valutazione dei rischi“; e quello di contenere le risultanze dei rischi previsti nell’attuale legislazione. Tale documentazione deve essere “comprensibile alla popolazione lavorativa” al fine di divenire l’unico strumento utile per la formazione dei lavoratori. Ponendo come obiettivo il cambio culturale nell’apprendimento del comportamento in merito alla sicurezza del lavoro.
A titolo esemplificativo è necessario valutare i rischi nel processo lavorativo, prendendo in considerazione: cadute dall’alto, caduta di materiali dall’alto, scivolamenti inciampo urti, colpi, impatti, schiacciamenti punture, tagli, abrasioni, calore, ustioni, incendio, elettrocuzione, polveri, nebbie, gas, vapori, schegge, getti, schizzi, annegamento, seppellimento, investimento, stabilità, solidità, rifiniture, altezza, cubatura e superfici aeroilluminanti; distribuzione impianti elettrici, termici, condizionamento; vie di circolazione e passaggi porte, portoni, vie di esodo, scale, rampe, accesso ai disabili; microclima e illuminazione artificiale; servizi igienico assistenziali, ergonomia della postazione di lavoro, manutenzione macchine e attrezzatura, pulizia luoghi di lavoro, vasche, canalizzazione, serbatoi, tetti, cunicoli; segnaletica di sicurezza per la salute e sicurezza dei lavoratori.
La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 81/08. Essa rappresenta, infatti, l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale. Costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione. È necessario che quanto previsto dagli art. 28 e seguenti del provvedimento trovi adeguata ed estesa applicazione a tutte le realtà imprenditoriali. Così da poter prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio connessi con l’esercizio dell’attività.
1. Valutazione dei rischi – Attuazione di una fase preliminare:
- procedere all’identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell’analisi del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro. Nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed utili.
2. Valutazione dei rischi – Orientamenti operativi:
- le misure di tutela eventualmente individuabili possono opportunamente essere attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi. Quelli strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per gli interventi stessi. Se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori. Riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente;
- se un possibile pericolo, connesso all’attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato). Il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l’adozione di opportune misure. La valutazione dei rischi può limitarsi ad una presa d’atto di tali risultanze, previa verifica della loro attualità;
- al contrario, là dove l’esistenza di un pericolo risulti dubbia, o incerta la definizione delle possibili conseguenze, o complessa l’individuazione delle appropriate misure di prevenzione. La valutazione dei rischi deve articolarsi in un percorso logico e procedurale approfondito. Deve contenere tutte le procedure necessarie; per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle;
- rappresenta un requisito cartaceo o elettronico e un ulteriore compito assegnato direttamente al datore di lavoro, in quanto da egli non delegabile. Deve essere redatto con data certa.