Alcune organizzazioni complesse hanno richiesto all’Autorità di valutare la possibilità di designare più RPD.
Al riguardo; si rileva che l’unicità della figura del RPD è una condizione necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità, sia con riferimento all’ambito interno all’ente, sia con riferimento a quello esterno, e pertanto occorre che questa sia sempre assicurata.
Nulla osta, invece, all’individuazione di più figure di supporto, con riferimento a settori o ambiti territoriali diversi, anche dislocate presso diverse articolazioni organizzative dell’amministrazione, che facciano però riferimento a un unico soggetto responsabile. Sia che la scelta ricada su un RPD interno, sia che questa ricada su un RPD esterno.
Infatti; in relazione alla particolare eterogeneità dei trattamenti di dati personali effettuati (in rapporto, ad esempio, all’effettuazione di trattamenti soggetti a basi giuridiche diverse in ambito di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati) ovvero della complessità della struttura organizzativa dell’ente (talvolta molto ramificata a livello territoriale) può risultare opportuno individuare specifici “referenti” del RPD che potrebbero svolgere un ruolo di supporto e raccordo, sulla base di precise istruzioni del RPD, anche, se del caso, operando quali componenti del suo gruppo di lavoro.
A cura di Giovanni Polidoro
Fonte della notizia: www.puntosicuro.it
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