Il 6 aprile è stato firmato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro condiviso tra le parti sociali e promosso dal Governo.

Ecco i principali punti del protocollo, in continuità con le versioni precedenti:

  1. Ridurre la presenza di persone in azienda attraverso:
    • l’incentivazione al lavoro agile e da remoto
    • la turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione
    • l’utilizzazione di ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, nel caso in cui non risultasse sufficiente si utilizzeranno periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
    • sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  2. Adozione di protocolli anticontagio;
  3. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  4. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  5. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

Ecco le principali novità:

  1. sebbene l’isolamento finisca al 21esimo giorno, la riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi, sarà possibile solo a seguito di tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020 aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni;
  2. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza;
  3. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. L’obbligo di mascherina era già previsto per gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break)  con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  4. È possibile effettuare trasferte anche all’estero, coinvolgendo il MC e l’RSPP e tenendo conto del contesto e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
  5. Sono consentiti in presenza i seguenti corsi (a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL):
    • gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP;
    • la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni;
    • i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza;
    • i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio;
    • l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio;

Dove possibile, è preferibile fare Formazione a distanza.