Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con massima attenzione e specificità tutti i fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda.
Secondo l’articolo 2087, “il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il fatto che un determinato pericolo non si sia mai presentato durante lo svolgimento dell’attività interna dell’impresa, o che non rientri nell’esperienza indiretta del datore di lavoro, non basta a giustificare la mancata previsione del pericolo nel documento di valutazione dei rischi: è necessario che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservarne la causa.

Caso esempio

Con sentenza del 17 gennaio 2018 il Presidente del Consiglio di amministrazione e l’RSPP di un’azienda produttrice di materie plastiche sono stati ritenuti colpevoli entrambi a causa dell’ imprudenza, della negligenza, dell’imperizia e dell’inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro: nel documento di valutazione dei rischi non erano state, infatti, indicate le misure di prevenzione e protezione durante le operazioni di rimozione del materiale plastico dall’estrusore di una pressa a iniezione. Pertanto, l’operaio addetto alla macchina di stampaggio ad iniezione ha subito ustioni di primo e secondo grado al volto e alla mano destra che gli hanno impedito di svolgere la sua normale attività per più di 40 giorni.
Nonostante il blocco di entrambi gli ugelli nell’utilizzo del macchinario non si fosse mai presentato prima, il tribunale ha riscontrato che l’inconveniente si era già verificato almeno altre due volte su quel tipo di macchinario.

In conclusione

Il rischio raro è sempre prevedibile e come tale deve essere considerato come evento specifico e concretamente valutabile. Il rischio raro non è impossibile, il suo realizzarsi è semplicemente caratterizzato da una bassa frequenza statistica.
Al contrario, per considerare il rischio non noto occorre che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservare l’evento che lo realizza.

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