Verifiche periodiche Apparecchi di Sollevamento

Sappiamo quanto siano importanti, per la prevenzione degli infortuni nell’uso di apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, idonee procedure di scelta, controllo e verifica.

Ad esempio, gli apparecchi e gli accessori di sollevamento devono essere:

  • progettati e costruiti in modo accurato, di resistenza rispondente all’uso a cui sono destinati e privi di difetti di costruzione;
  • fabbricati in conformità a norme internazionali o nazionali, alle Direttive Comunitarie applicabili e alle norme di buona tecnica;
  • collaudati, esaminati approfonditamente, contrassegnati e ispezionati;
  • mantenuti in buono stato.
La documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento deve includere anche:
  1. la dichiarazione di conformità CE redatta dal costruttore;
  2. la certificazione del costruttore di idoneità all’uso;
  3. il certificato di collaudo ed esame completo eseguiti dopo il montaggio iniziale;
  4. il certificato del fabbricante per le funi metalliche, catene e ganci installati sulle gru;
  5. libretto delle verifiche redatto dall’INAIL (ex ISPESL);
  6. rapporti di verifica e degli interventi di manutenzione.
  7. i manuali :
    • d’uso per l’operatore;
    • di montaggio;
    • di manutenzione;
    • dei pezzi di ricambio;

Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, inoltre, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Inoltre:

  • gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne riconoscere le caratteristiche essenziali al fine di un utilizzo sicuro;
  • i ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile;
  • se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione;
  • le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
    • urtino le persone,
    • in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, c) siano sganciati involontariamente.

Infine i mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

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