valutazione del rischio chimico per la sicurezzaPer quanto riguarda i rischi chimici le misure di prevenzione e protezione del rischio sono strettamente collegate alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e/o delle miscele impiegate nel luogo di lavoro.

Si ricorda che tutte le miscele, inclusi i prodotti fitosanitari (PPFF), dal 1° giugno 2015 devono essere classificati ed etichettati in conformità al Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP) che abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (quest’ultimo definito DPP), e devono comprendere anche le informazioni previste dal Regolamento (CE) N. 1107/2009 specifiche per i prodotti fitosanitari (PPFF) che possono comportare l’aggiunta di ulteriori informazioni supplementari all’etichettatura (articolo 25 del CLP).

l’adeguamento CLP per i PPFF

Inoltre; in relazione alla verifica sull’adeguamento CLP per i PPFF fatta dal Ministero della Salute che si avvale delle competenze del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le aziende hanno inviato al CSC/ISS i PPFF che presentavano nuovi studi o nuove categorie di pericolo non previste dalla DPP o differente interpretazione di studi già presentati anche relativi all’applicazione di principi ponte. In tale contesto il CSC/ISS ha riscontrato dei cambiamenti sulla classificazione che si ripercuotono, di conseguenza, sull’etichettatura e le Schede di Dati di Sicurezza (SDS), comportando da una parte la revisione delle misure di prevenzione e protezione a norma del D. Lgs. 81/08 e dall’altra una modifica della percezione del rischio per gli utilizzatori, soprattutto nella fase iniziale di adattamento alle nuove etichette.

L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP

L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro impatta su tutte le normative sociali, come il D. Lgs. 81/08, o sulle normative di settore che si riferiscono ai principi e ai criteri di classificazione europei in materia di sostanze e miscele, e di conseguenza anche la redazione della SDS, come il Regolamento (CE) N. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Con l’applicazione del CLP, le informazioni dell’etichetta aumentano rispetto a quelle previste dalla DPP, in quanto il CLP prescrive l’uso di pittogrammi aggiuntivi rispetto alla DPP; allo stesso modo, le nuove avvertenze occupano maggiore spazio.

Si segnala che l’applicazione del CLP non ha modificato gli obblighi di fornitura della SDS che sono rimasti invariati. Si sottolinea poi che le informazioni fornite dalle SDS costituiscono un aiuto per i datori di lavoro; ai fini della loro conformità agli obblighi derivanti del D. Lgs. 81/08 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ed ai fini della loro conformità agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 152/06 sulla tutela  dell’ambiente.

Chiunque compili la SDS di un prodotto fitosanitario, sia essa la Società che vi appone la propria identificazione o marchio od il responsabile dell’immissione sul mercato deve sempre tenere presente che questa ha l’obbligo di informare l’utilizzatore professionale in merito ai pericoli chimici e fornire informazioni su come stoccare, manipolare in modo sicuro il prodotto fitosanitario ed eliminare i corrispondenti contenitori ed imballaggi vuoti in conformità alle norme in materia ambientale ed alle disposizioni nazionali o regionali vigenti.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

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