La Verifica di Messa a Terra è un controllo periodico stabilito d’obbligo dal DPR 462/01. Questo decreto richiede a tutti i Datori di Lavoro di far eseguire la verifica messa a terra sugli impianti elettrici.
Le aziende con almeno un lavoratore devono far ispezionare con una periodicità biennale o quinquennale.

Precedentemente al DPR 462/01, era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica e delle ASL le successive verifiche periodiche. Con la diffusione del decreto dal 23/01/2002 il datore di lavoro deve richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Da chi può essere effettuata la Verifica Periodica di Messa a Terra

La verifica di messa a terra può essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

La mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc… in fase di attività di vigilanza. Per questo motivo, il datore di lavoro deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione. Tale verbale sarà da esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

  • impianti elettrici di messa a terra;
  • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Validità della Verifica Periodica di Messa a Terra

Sono soggetti alle verifiche ogni 2 anni gli impianti di cui al DPR 462/01, installati:

  • nei cantieri;
  • locali adibiti ad uso medico e simili (ad es. estetisti, veterinari, ecc…);
  • luoghi a maggior rischio in caso di incendio (ad es. discoteche, cinema, alberghi, tutte la altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, edifici con strutture portanti in legno e comunque tutti gli edifici classificati come tali nel progetto degli impianti elettrici);
  • luoghi con pericolo di esplosione (ad es. centrali termiche a gas, grandi luoghi di lavoro e/o depositi di materiali che presentano rischi di esplosione).

Sono soggetti alle verifiche periodiche ogni 5 anni tutti gli impianti, soggetti al DPR 462/01. Essi sono installati in luoghi diversi da quelli con periodicità biennale.