Il decreto DM 9 maggio 2007, all’art. 6 , tratta l’argomento “ Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio “ (SGSA): La progettazione antincendio comporta la necessità di elaborare un programma per l’attuazione del SGSA, posto che le scelte e le ipotesi poste alla base del progetto costituiscono limitazioni e vincoli imprescindibili per l’esercizio dell’attività.

Tale documento va condiviso con l’Ente di controllo deputato in materia, fin dalla fase di approvazione del progetto e va sottoposto a periodiche verifiche ispettive.

Mediante scenari di incendio valutati ad hoc, sono infatti individuate misure di protezione e l’SGSA richiede che per esse non vi sia una diminuzione nel tempo del livello di sicurezza prescelto. Tale obiettivo è raggiungibile per mezzo di un sistematico e scrupoloso mantenimento periodico di tutti i parametri posti alla base della scelta effettuata inizialmente, sia degli scenari che dei progetti.

All’interno del SGSA devono essere indicati gli accorgimenti adottati riguardo:

  • gestione e organizzazione del personale
  • identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività
  • controllo operativo
  • manutenzione dei sistemi di protezione
  • gestione delle modifiche
  • informazione agli ospiti
  • pianificazione di emergenza
  • addestramento del personale e delle squadre aziendali
  • sicurezza delle squadre di soccorso
  • controllo delle prestazioni
  • controllo e revisione
  • procedure da adottare in caso di incendio o altro evento dannoso.

Lo scopo del SGSA è pertanto assicurare la verifica del conseguimento di obiettivi generali e specifici e la valutazione costante delle prestazioni, sulla base dei requisiti di sicurezza fissati in precedenza. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all’individuazione e all’adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, anch’esse, oggetto di verifica e riesame.

Di fondamentale importanza sono i controlli operativi che richiedono, ad esempio, un’attività di sorveglianza “intesa come controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo”.

Particolare attenzione deve essere posta, oltre alla verifica delle condizioni di insorgenza di un incendio, anche allo stato di:

  • vie di esodo
  • attrezzature ed impianti di protezione antincendio
  • segnaletica
  • illuminazione di emergenza
  • impianti tecnologici

Sottolineiamo che un SGSA non è certificabile da un Organismo di Certificazione Accreditato secondo le regole internazionali, come avviene per esempio per le norme ISO in quanto non è collegato a una norma internazionale; ne è prevista invece, come indicato in precedenza, la verifica da parte dell’Ente di controllo.

I nostri tecnici, specializzati anche in Prevenzione Incendi, possono supportarvi nella predisposizione di questo Sistema di Gestione, inclusi i rapporti con gli Enti sul territorio deputati all’approvazione del SGSA stesso.