Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 disciplina l’utilizzo degli agenti biologici nelle attività lavorative, incluse le attività di didattica e di ricerca prevedendo modalità di lavorazione e misure di sicurezza da rischio biologico.

Quali agenti vengono considerati nella valutazione del rischio biologico sul lavoro

Il Titolo comprende anche le attività che comportano l’uso non deliberato di detti agenti:

Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Cosa prevede la legge per la valutazione del rischio biologico sul lavoro

La norma impone le seguenti misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione:

  • evitare l’utilizzo di agenti biologici nocivi se il tipo di attività lo consente;
  • ridurre per quanto possibile il numero di addetti esposti al pericolo;
  • adottare le misure per prevenire o ridurre al minimo la propagazione accidentale all’esterno dell’area di lavoro;
  • adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuale qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
  • esporre in modo chiaro e visibile il segnale di rischio biologico;
  • mettere in atto le procedure idonee per il prelievo, la manipolazione e il trattamento dei campioni di origine animale ed umana;
  • definire le procedure di emergenza in caso di incidente;
  • evitare l’utilizzo di contenitori non idonei e/o sprovvisti di indicazione del contenuto;
  • adottare idonee misure igieniche.