“rischi residui” sono definiti al punto 1.7.2 dei RESS dell’Allegato I della Direttiva. Si richiede, in particolare, di provvedere ad adeguate avvertenze.

Avvertenze in merito alla Valutazione Rischi Residui Macchine

nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

Il requisito di cui al punto 1.7.2 cita i rischi residui, cioè i rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure di progettazione intrinsecamente sicura e che non possono essere completamente evitati dalle misure di protezione integrate.

Gli avvertimenti sui rischi residui sulla macchina sono complementari alle informazioni sui rischi residui da fornire nelle istruzioni del fabbricante.
Gli avvertimenti sulla macchina sono utili quando gli operatori e altre persone esposte devono essere informati in merito alle particolari precauzioni da prendere riguardo ai rischi residui durante l’uso della macchina. Alcuni esempi sono la presenza di superfici calde o di apparecchiature laser.
Possono essere utili anche per ricordare la necessità di indossare i DPI. Gli avvertimenti indicati sulla macchina devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1. della direttiva.
Gli avvertimenti forniti tramite i dispositivi di allarme devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.2.della direttiva.

Le norme possono definire la forma e dare orientamenti sul contenuto degli avvertimenti. La direttiva 92/58/CEE e la norma EN 61310-1, includono gli orientamenti che sono pertinenti alla progettazione di tali avvertimenti.
La UNI EN ISO 12100 definisce “rischio residuo”:”rischio che permane dopo aver preso le misure di protezione”.