Il Titolo IX, capo I del d.lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio chimico da esposizione ad agenti pericolosi negli ambienti di lavoro.
La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano; in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.
In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici.

Valutazione del rischio chimico per la sicurezza di una nuova attività

Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio;  quindi procedere ad attuare le relative misure di prevenzione.

Se il risultato della valutazione dimostra che, in relazione al livello, modo e durata dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro vi è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, non è necessario adottare:

  • disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;
  • misure specifiche di prevenzione e protezione;
  • sorveglianza sanitaria;
  • cartelle sanitarie e di rischio.

Non è necessario adottare le precedenti misure anche nel caso in cui si dimostri che l’adozione di misure generali di prevenzione è sufficiente a eliminare o ridurre il rischio.

La valutazione va comunque aggiornata periodicamente e ogni volta che intervengono mutamenti notevoli.