Gli effetti dell’esposizione al rumore hanno come organo bersaglio l’apparato uditivo; con una possibile compromissione delle funzionalità sensoriale. Alla prevenzione di tali effetti vanno applicati i criteri valutativi ed i valori di azione prescritti dal D.lvo 81/08 Titolo VIII Capo II.
Impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi del rumore all’interno della propria azienda; al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio. Ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute degli stessi.

Come e da chi può essere effettuata la Valutazione dei Rischi del Rumore

La valutazione del rischio del rumore deve essere effettuata da persona con idoneità tecnico professionale appropriata. Deve essere effettuata nelle attività dove siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)). La valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).

Casi in cui la Valutazione dei Rischi del Rumore può ricorrere alla “giustificazione”

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione al rumore è trascurabile si può ricorrere alla “giustificazione”. Non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ dubbi, ci limitiamo ad alcune misurazioni. Tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.
La valutazione dei rischi del rumore deve confluire nel più generale documento “unico” di valutazione dei rischi.