Normative in materia DUVRI: Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze
L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Vengono indicate le misure da adottare per eliminare o, non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si valutano anche i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94). In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze. La compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
Quando non è obbligatorio il DUVRI: Documento unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni; biologici; atmosfere esplosive; dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa,
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e
- fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto. Peraltro si osserva che il DUVRI non può prescindere, da parte dell’appaltante, dalla conoscenza della “tecnologia” della ditta che dovrà eseguire il lavoro, il servizio o la fornitura. Non avrebbe molto senso quindi predisporre un DUVRI “definitivo”, trattandosi di rischi da interferenza, finché non si conosce l’azienda che opererà e suoi rischi effettivi. Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una “informativa” allegata alla richiesta di offerta, dove è evidenziata la natura del contratto e la “fotografia” del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto.