Per Dispositivi di Protezione Individuale – DPI si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” (D.Lgs. n. 81/2008, art. 74, comma 1).

I Dispositivi di Protezione Individuale rappresentano le misure di sicurezza estreme. Devono essere impiegati quando tutte le altre, organizzative e gestionali, hanno fallito o sono impossibili.
Dotare i lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del datore di lavoro rimarcato dal D.Lgs. n.81/2008, art. 18, comma 1, lettera d), che deve:
“fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.

I DPI sono tanto importanti che il decreto vieta esplicitamente “la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso dei DPI non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art. 23, comma 1). I DPI utilizzati devono essere anche elencati nel documento di valutazione dei rischi. Esso deve contenere “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati” (art. 28, comma 2, lettera b).

Obblighi in materia di valutazione dei rischi per dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro ha l’obbligo di identificare e scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze, ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere ad un’adeguata protezione dei lavoratori.

In particolare, gli obblighi ai quali il datore di lavoro deve adempiere sono:

  • effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. In funzione di questi, individuare tra i DPI disponibili, quelli più idonei a proteggere il lavoratore dai rischi identificati. Va tenuto conto anche delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  • adeguare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione tale da modificare le condizioni di rischio;
  • valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con quelle da lui individuate come necessarie in fase di valutazione dei rischi;
  • individuare, in base alle norme d’uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato. In particolare per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
  • entità del rischio;
  • frequenza dell’esposizione al rischio;
  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  • prestazioni del DPI.