Periodicità Sopralluogo Aziendale per Medicina del Lavoro

Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi tramite sopralluoghi in azienda. L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro. Essa è annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, c.1, lettera l, D.Lgs 81/08).
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi. Questo nel caso il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe (art. 104, c.2, D.Lgs 81/08).  In questa situazione non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.