L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo ambientale. Esso è rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
In particolare l’Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- l’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- la documentazione previsionale di impatto acustico;
- l’autorizzazione all’uso di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- la comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate.
L’Autorizzazione Unica Ambientale deve obbligatoriamente essere richiesta da:
- le piccole e medie imprese, come definite dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 all’art. 2;
- gli stabilimenti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che siano assoggettati al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi.
Nel corso dell’istruttoria la Città metropolitana può richiedere integrazioni documentali che comportano l’interruzione dei tempi del Procedimento. Questi tempi che corrispondono a 90 giorni, ovvero a 120 giorni a partire dalla consegna dell’istanza al SUAP.
La Conferenza dei Servizi è indetta quando l’istanza è presentata per un nuovo stabilimento che debba conseguire il titolo abilitativo.
Procedimenti esclusi dall’Autorizzazione Unica Ambientale
Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA, oltre all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche i seguenti procedimenti:
- procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del Dlgs 152/2006;
- procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al Dlgs 28/2011;
- autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all’articolo 242 del Dlgs 152/2006;
- autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all’articolo 8, comma 2 del Dlgs 20/2007.