D. Lgs. 81/08. L’art. 17 obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi; l’art. 167, comma 1 invece fa riferimento ad attività che presentano rischi da sovraccarico biomeccanico. Viene indicata quindi la necessità di una valutazione del rischio da movimentazione ripetuta degli arti superiori.
La valutazione dei rischi da movimentazione ripetuta comprende:
- Compiti ciclici che comportino l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi
- Lavori che comportino la ripetizione di un ciclo di movimenti maggiore di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.
- Mansioni che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro; posizioni delle mani sopra la testa e/o posizioni del braccio sollevato ad altezza delle spalle; posizioni in evidente deviazione del polso.
Metodo internazionale per la valutazione dei rischi da movimentazione ripetuta
Il metodo OCRA è stato ritenuto valido per la valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori sia a livello internazionale che nazionale. Esso è riportato nel documento di consenso elaborato da un gruppo di lavoro nazionale per l’individuazione dei metodi di valutazione e dei criteri di diagnosi delle patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori ad eziologia professionale.