La recente nota pubblicata da Confindustria riguardante l’aggiornamento della formazione del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro merita una particolare attenzione.
Questa nota è stata emessa a seguito del ritardo nell’adozione dell’accordo tra lo Stato e le Regioni, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2022.
Confindustria fornisce un chiarimento giuridico sul tema, in linea con la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022, allegata alla nota. L’art. 37 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei preposti siano definiti mediante un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo dovrebbe essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Fino all’adozione del nuovo accordo, rimangono in vigore gli accordi esistenti del 2011, che regolano la formazione per lavoratori, dirigenti e preposti. Tuttavia, non è ancora previsto alcun obbligo formativo per i datori di lavoro.
L’aggiornamento dei preposti è attualmente quinquennale, con una durata minima di 6 ore e riguarda i compiti specifici dei preposti in materia di sicurezza sul lavoro. La revisione di tali aspetti sarà demandata al nuovo accordo, e quindi le attuali regole rimangono in vigore fino alla sua adozione.
Confindustria sottolinea che l’idea di un obbligo di aggiornamento biennale a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 146/2021 è priva di fondamento. Infatti, la legge fa riferimento al nuovo accordo come parametro e non alla sua entrata in vigore.
Vi invitiamo a consultare la nota di Confindustria e la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ulteriori dettagli e informazioni.
Restiamo in attesa dell’adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, tenendo presente che potrebbe esserci un periodo transitorio. Nel frattempo, continuiamo ad attenerci alle regole vigenti, compreso l’aggiornamento quinquennale.