Il decreto 24/2023 introduce l’obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici di dotarsi di canali di segnalazione per i casi di corruzione, frode, abuso di potere, discriminazione, violazione della privacy, inquinamento ambientale e altri illeciti. L’obbligo si applica ai datori di lavoro privati con una media di almeno 50 dipendenti e a quelli che operano in settori considerati a rischio. Per i datori di lavoro pubblici e i privati con una media di almeno 250 dipendenti, l’obbligo è già in vigore dal 15 luglio 2023, mentre per quelli che impiegano tra i 50 e i 249 dipendenti, l’obbligo entra in vigore dal 17 dicembre 2023.

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso canali interni o esterni. I canali interni devono essere garantiti dal datore di lavoro e devono assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, la sicurezza della piattaforma di segnalazione e l’efficacia delle azioni di controllo e rimedio. I canali esterni sono previsti dalle autorità competenti, come l’Anac e le autorità giudiziarie, e in alcuni casi è possibile anche la divulgazione pubblica delle informazioni.

Il segnalante è protetto da ritorsioni o discriminazioni da parte del datore di lavoro o dei colleghi. In caso di violazioni, il segnalante ha diritto a un’assistenza legale e psicologica, a un’indennità di risarcimento del danno e a una tutela sindacale. Chi ostacola o impedisce le segnalazioni o commette ritorsioni può essere sanzionato con multe o pene detentive.

Il decreto specifica i comportamenti ritorsivi vietati, tra cui licenziamento, sospensione, mancata promozione, retrocessione di grado, cambiamento di mansione, trasferimento, modifiche dell’orario di lavoro, ostracismo, molestie e trattamenti sfavorevoli. Le sanzioni possono variare da 10.000 a 50.000 euro.