In base a quanto stabilito dall’art. 80 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti in cui si svolgono attività di lavoro.

Valutazione del rischio di fulminazione

Questo documento serve per verificare la necessità o meno di dotare un edificio di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, in base ad un calcolo probabilistico che tiene conto:

  • delle caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature presenti;
  • delle caratteristiche degli edifici circostanti e del terreno in cui è collocato l’edificio;
  • della densità di fulmini Ng, ovvero il numero di fulmini che cadono a terra in un anno per chilometro quadrato in una determinata area.

se il rischio da fulminazione risulta inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).

In caso contrario occorre realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili.

Norma tecnica CEI EN IEC 62858

Dal 1° Giugno 2020 la norma ha sostituito la precedente CEI 81-30.

Cosa cambia?

  •  Aggiornamento ogni 5 anni.

La CEI EN IEC 62858 stabilisce che, una volta effettuata la valutazione del calcolo probabilistico di fulminazione, è necessario aggiornare tali valori almeno ogni 5 anni, per garantirne l’adeguamento nel tempo rispetto al mutamento delle condizioni climatiche. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 5 anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

  • Nuova valutazione.

Per verificare se la valutazione del rischio deve essere aggiornata rispetto alla valutazione fatta con la precedente normativa CEI 81-30, occorre individuare il nuovo valore di Ng e confrontarlo con il valore precedente:

    • Se Ng nuovo è minore o uguale a Ng vecchio, si può considerare ancora valida la precedente valutazione
    • Se Ng nuovo è maggiore di Ng vecchio, è necessario moltiplicare il valore del rischio già calcolato con il rapporto (Ng nuovo/Ng vecchio) e solo se supera quello tollerabile stabilito dalla normativa occorre procedere all’aggiornamento della valutazione del rischio fulminazione.