Cosa cambia con la Zona Arancione?
Da lunedì 24 gennaio il Piemonte è in zona Arancione. Sostanzialmente, a risentire di maggiori vincoli saranno coloro che non possiedono Certificazioni verdi COVID-19 (Green pass Base e Green pass Rafforzato). Nel dettaglio cosa cambia:
- Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti , a breve o lungo termine , senza conducente): chi è sprovvisto di Green pass Base o Rafforzato può spostarsi con il proprio mezzo verso altri comuni della stessa Regione o altre Regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune
- Negozi presenti nei centri commerciali: nei giorni feriali potranno accedervi tutti indifferentemente, nei giorni festivi e prefestivi solo i possessori di Green pass Rafforzato a meno che non si tratti di generi alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi
- Corsi di formazione: solo chi possiede il Green pass Rafforzato può seguire in presenza
Nuovo DPCM del 21 gennaio
Il DPCM del 21 gennaio apporta nuove misure per il contenimento dei contagi Covid riguardanti le attività per cui non è richiesta nessuna delle certificazioni verdi (Green pass Base e Green pass Rafforzato).
Premesso che nel precedente decreto del 7 gennaio (leggi qui la notizia) si specifica che:
- Dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022 è obbligatorio presentare il Green pass (non è necessario il Green pass Rafforzato) per accedere ai “servizi alla persona“, ovvero le seguenti attività:
- saloni di barbieri e parrucchieri;
- centri estetici;
- istituti di bellezza;
- servizi di manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e piercing;
- sartorie;
- lavanderie e tintorie, anche industriali;
- pompe funebri.
- Dal 1° febbraio fino alla fine dello stato di emergenza, il Green pass è richiesto anche nei pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
Il DPCM del 21 gennaio ha chiarito in quali casi non è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19:
- Esigenze alimentari e di prima necessità per cui è consentito l’accesso alle attività commerciali di vendita al dettaglio (l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie):
- in esercizi specializzati e non in prodotti alimentari e bevande ( ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
- di prodotti surgelati
- di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- di carburante per veicoli in esercizi specializzati
- di articoli igienico-sanitari
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri specializzati in medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- di materiale per ottica
- di combustibile per uso domestico per riscaldamento
- Esigenze di salute, per cui è sempre consentito l’accesso per l’approvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie per prevenzione, diagnosi e cura
- Esigenze di giustizia, per cui ‘È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori’.
- Esigenze di sicurezza, per cui è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali