Dal Decreto Legge 7 gennaio 2022 n°1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione” si evincono le seguenti novità:

OVER 50

  • Obbligo di vaccinazione dai 50 anni in su

L’obbligo vaccinale si applicherà a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il 15 giugno 2022 (data di fine validità della suddetta disposizione). Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”

    • Sanzioni

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale degli ultra cinquantenni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

  • Green pass Rafforzato per Lavoratori over 50

Dal 15 febbraio gli over 50 avranno l’obbligo di esibire in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati il Green pass Rafforzato (quindi non sarà più sufficiente il tampone, ma vaccinazione o guarigione da COVID-19). Chi entro tale data non provvederà all’ottenimento della suddetta certificazione, non percepirà lo stipendio e risulterà assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del Green pass Rafforzato.

Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi per 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

    • Sanzioni

Le violazioni di tali disposizioni comportano una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione della disposizione) da sommarsi ai 100 euro sopra citati.

  • Irrogazione delle sanzioni

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS

Dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022 sarà necessario presentare il Green pass (non è necessario il Green pass Rafforzato) per accedere ai “servizi alla persona“, come il parrucchiere e i centri estetici.

Dal 1° febbraio fino alla fine dello stato di emergenza, il Green pass è richiesto anche nei pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali con l’esclusione dei negozi che vendono alimentari, farmacie e quelli che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.

SCUOLA

  • Obbligo vaccinale per il personale di Università, Istituzioni AFAM, Istituti tecnici superiori

L’obbligo di vaccinazione vige dal 1° febbraio al 15 giugno 2022

  • Gestione dei casi positivi nelle scuole:

    • Scuola dell’infanzia

con 1 caso positivo è prevista la sospensione delle attività per 10 giorni

    • Scuola primaria
      1. con 1 caso positivo la classe continua la didattica in presenza, ma deve sottoporsi a un test antigenico rapido o molecolare da svolgersi appena si viene a conoscenza del caso e da ripetersi dopo 5 giorni.
      2. con 2 o più casi positivi la didattica in presenza viene sospesa e si attiva la Dad per 10 giorni
    • Scuola secondario di I e II grado (medie e superiori)

      1. con 1 caso positivo la classe continua la didattica in presenza. È prevista l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2
      2. con 2 casi positivi continuano la didattica in presenza coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da meno di 120 giorni, oppure chi ha effettuato la dose di richiamo. È prevista l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. Per tutti gli altri si attiva la Didattica digitale integrata (Ddi) per la durata di 10 giorni
      3. con 3 casi positivi la didattica in presenza viene sospesa e si attiva la Dad per 10 giorni
  • Test rapidi gratis per studenti

I tamponi rapidi saranno gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado soggetti all’autosorveglianza.

GESTIONE DELLA QUARANTENA

Di seguito riportiamo lo schema riassuntivo pubblicato dalla Regione Piemonte:

Decreto Legge 7 gennaio 2022 n°1 Over 50_ Estensione del Green pass e Scuola