Il Decreto fiscale 2022, fra le varie misure adottate, prevede diversi interventi in termini di Sicurezza sul lavoro: le novità introdotte si possono leggere nell’articolo 14 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81 del 2008.
Il comma 1 del nuovo articolo 14 afferma che la sospensione dell’attività avviene in due casi:
- quando l’Ispettorato riscontra la presenza del 10% dei lavoratori irregolari (passa quindi dal 20% al 10%)
- gravi violazioni per la salute e sicurezza sul lavoro
Misure nei confronti del lavoro irregolare
Per quanto riguarda il lavoro irregolare, la condizione è correlata alla mancanza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
La nuova percentuale del 10% ( che sostituisce il precedente 20%) di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. La circolare precisa che ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.
L’articolo 14 prevede il pagamento di una somma aggiuntiva in caso di lavoratori irregolari:
- se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a 5 l’importo è pari a 2.500 euro
- se superiore a 5 la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.
Misure nei confronti di gravi violazioni per la salute e sicurezza sul lavoro
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell’Allegato I al decreto-legge:
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
---|---|
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 2.500 euro |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | 2.500 euro |
Mancata formazione ed addestramento | 300 euro per ciascun lavoratore interessato |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | 3.000 euro |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | 2.500 euro |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 300 euro per ciascun lavoratore interessato |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3.000 euro |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | 3.000 euro |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 euro |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 euro |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 3.000 euro |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 3.000 euro |
In caso di gravi violazioni per la salute e sicurezza sul lavoro, vengono sospesi dall’attività soltanto i lavoratori ai quali il datore di lavoro non abbia fornito:
- la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);In caso di gravi violazioni per la salute e sicurezza sul lavoro, vengono sospesi dall’attività soltanto i lavoratori ai quali il datore di lavoro non abbia fornito:
- i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I)
Tali violazioni comportano l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.
Trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Non viene menzionata una distinzione tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza), ma il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Inottemperanza al provvedimento di sospensione
Inoltre, il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Revoca del provvedimento di sospensione
Per ottenere la revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà pagare una somma aggiuntiva prevista per ciascuna violazione riscontrata. Abbiamo già visto le sanzioni per il lavoro irregolare, nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.
Ai sensi del nuovo comma 10, “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”, evidenziando la sussistenza di una recidiva.