Il D.Lgs. 116 del 2020 ha introdotto delle importanti novità al Testo Unico Ambientale nel settore dei rifiuti, nello specifico sulla Responsabilità del produttore, Classificazione, Tracciabilità, Trasporto e Sanzioni.
Di seguito i punti principali della direttiva, vi invitiamo comunque a contattare i nostri tecnici per avere una panoramica più approfondita e dettagliata.
Responsabilità del produttore dei rifiuti (art. 188)
Il produttore di rifiuti può decidere di trattarli direttamente o affidarli a un intermediario, un commerciante, un ente/impresa appositi, un soggetto addetto alla loro raccolta e trasporto. È importante sottolineare che in tutti i casi menzionati, il produttore di rifiuti resta comunque responsabile per il loro recupero e smaltimento.
Non è responsabilità del produttore solo in questi 3 casi (di cui l’ultimo modificato dalla
presente riforma):
- In caso conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento, quando:- il produttore abbia ricevuto la quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore
- abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione della
quarta copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore
- In caso di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D 13, D 14, D 15), se il produttore riceve l’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritta dal titolare dell’impianto.
Classificazione dei rifiuti in base all’origine
Operatori ed enti coinvolti nella gestione dei rifiuti dovranno adeguarsi alla disposizione entro il 1° gennaio 2021.
Si intendono rifiuti urbani per origine (art. 183, comma 1, lettera b-ter):
- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (diverse da quelle domestiche) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
Si intendono rifiuti speciali, i rifiuti diversi dagli urbani, tra cui i rifiuti prodotti nell’ambito delle
lavorazioni industriali (art. 184 co.3).
Pertanto tutti i rifiuti prodotti da un’attività industriale saranno considerati e gestiti solo come
rifiuti speciali, a prescindere dalle assimilazioni agli urbani sino ad ora stabilite dai Regolamenti comunali che dovranno adeguarsi al presente provvedimento. È quindi previsto l’esonero dal pagamento della TARI per le attività industriali.
Tracciabilità dei rifiuti e adempimenti documentali
In attesa che divenga operativo il nuovo “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei
Rifiuti”, che definirà modelli e formati relativi ai Registri di carico e scarico e al FIR, continuano ad
applicarsi i modelli vigenti di Registro di c/s e FIR con alcune novità già applicabili a partire dal
26.09.2020:
- Registro cronologico di carico e scarico (art. 190)
- Sono stati esonerati dall’obbligo di tenuta del Registro i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti
- i registri, tenuti presso ogni impianto di produzione, devono essere conservati per 3 anni e non più per 5
- Formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193)
- il FIR deve essere conservato per 3 anni e non più per 5, come per il Registro;
- la quarta copia del FIR può essere inviata dal trasportatore mediante PEC, a patto che il trasportatore conservi il documento originale
Sanzioni (art. 258)
Le sanzioni riguardano la corretta compilazione e conservazione di:
- Registro di carico e scarico: la sanzione varia a seconda che i rifiuti siano o no pericolosi, che l’azienda sia superiore o inferiore ai 15 dipendenti. Si va da un minimo di 1.040 euro a 30.000 euro;
- FIR: la sanzione minima applicabile ai rifiuti non pericolosi è di 1600 euro fino a una reclusione max 2 anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (articolo 483 del Codice Penale);
- MUD: la mancata comunicazione o la comunicazione incompleta/inesatta comporta la sanzione da 2.000 a 10.000 euro.