Considerata l’emergenza epidemiologica legata al diffondersi del contagio da COVID-19 in tutto il mondo, nel rispetto degli obblighi di sicurezza verso i lavoratori e della tutela della sicurezza pubblica, le modalità di trattamento dei rifiuti prodotti all’interno delle aziende (non sanitarie), presenteranno due possibili scenari:
- eventuale smaltimento DPI (mascherine, guanti, calzari…..) esausti, previsti per il personale dipendente per la tutela da COVID-19, che trova seguito nelle indicazioni contenute nel Rapporto dell’ISS COVID-19 n. 3/2020 che li assimila agli urbani e li conferisce nel rifiuto indifferenziato (non soggetto a prescrizioni ADR);
- eventuale caso conclamato di COVID-19 (dipendente, fornitore esterno…positivi al tampone), che porterà inevitabilmente l’azienda stessa ad attivare un’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi. A fronte di tale situazione, la fase finale per la conclusione dell’attività di sanificazione comprenderà ovviamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti. La circolare “COVID-2019 Indicazioni e chiarimenti” del 24/02/2020 specifica che vengano smaltiti secondo la dicitura seguente: “Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B” corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291. Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori (tenuta del registro di carico e scarico, emissione di formulari di trasporto rifiuti, utilizzo di trasportatori autorizzati in ADR nella fase di smaltimento, presentazione di MUD annuale).