Tempi di adempimento
Il Decreto Ministeriale n. 246 del 16.05.1987 riguardante le indicazioni antincendio, ha recentemente subito un’importante integrazione con la promulgazione del DM 25.01.2019, in cui sono presenti “Modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 246 del 16 maggio 1987, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, che prevedono una serie di disposizioni obbligatorie per i condomini di nuova costruzione e per quelli esistenti a questa data, che dovranno adeguarsi entro:
- 1 anno (maggio 2020), per l’adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
- 2 anni (maggio 2021), per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio, ove prevista, e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Gli obiettivi progettuali per le facciate dei condomini
Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:
- limitare la probabilità di propagazione di un eventuale incendio originatosi all’interno dell’edificio
- limitare la probabilità d’incendio di una facciata e la successiva propagazione dell’incendio stesso a causa di un innesco avente origine esterna
- evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata
Nel raggiungimento di questi obiettivi si può fare riferimento alla guida tecnica Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili allegata alla lettera circolare n.5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno.
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